L‘imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza. I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall’imposta di soggiorno. Sono pure esenti dall’imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
I proprietari, usufruttuari, i locatari e i comodatari di alloggi siti nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel corso dell’anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a presentare apposita denuncia al comune e a pagare l'imposta di soggiorno corrispondente. Alberghi, pensioni e affittacamere non devono pagare l‘imposta di soggiorno.
Nella denuncia l‘interessato deve indicare le caratteristiche dell’immobile. La giunta comunale ai fini dell’applicazione dell’imposta provvede poi all’assegnazione dell’immobile ad una delle quattro categorie tariffarie in ragione della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell’immobile. Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale.
La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre dell’anno in corso e si presume valida per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i miglioramenti che determinano una diversa classificazione degli immobili.
L‘imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta di un‘imposta base riferita alla categoria e un‘imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa.
L‘imposta di soggiorno si applica indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti. Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l‘imposta è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi.
Per ulteriori informazioni su tariffe, calcolo e pagamento dell’imposta di soggiorno rivolgersi all’ufficio tributi del comune.
Maggiori informazioni su www.gvcc.net