Autenticazioni

Estratto dalla circolare del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del 22.03.2001

Con il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) del 28.12.2000, n. 445 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.02.2001, n. 30 /L) sono state riunite in un testo unico le Leggi ed i regolamenti finora vigenti in relazione ai documenti amministrativi. In proposito sono state abolite fra le altre la Legge del 04.01.1968, n. 15 ed il D.P.R. del 20.10.1998, n. 403 (Bassanini/quater). Il Testo Unico é in vigore dal 07.03.2001.

Le principali modifiche sono le seguenti:

Art. 74 : Violazione dei doveri d’ufficio

Dell’intento della „Riforma Bassanini“ di semplificare gli iter amministrativi e di sostituire i certificati con autocertificazioni si tiene conto nel nuovo testo unico. In linea di principio vale in proposito che il cittadino può pretendere il rilascio di certificati da parte delle pubbliche amministrazioni e dai titolari dei servizi pubblici. Al contrario però le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini documenti e certificati se essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, se questi sono già in possesso delle amministrazioni pubbliche o se essi devono essere rilasciati dalle stesse pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non si attengono a queste prescrizioni, ne rispondono per violazione dei loro doveri d’ufficio. 

Art. 19 : Procedura semplificata per l’autenticazione di copie

Il cittadino ha la possibilità di consegnare all’amministrazione una copia di un documento al posto dell’originale e di certificare la conformità della copia all’originale attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà. Questa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 38 del Testo Unico o in presenza dell’impiegato addetto o sottoscritte a casa ed inviate all’amministrazione, unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità per posta, via fax o attraverso una terza persona. La procedura semplificata vale solo per i documenti che devono essere conservati presso la pubblica amministrazione o vengono da essa emessi, per pubblicazioni, titoli di studio e di servizio e per documenti fiscali che devono essere conservati da persone private.

L’autenticazione di copie per mezzo di una dichiarazione sostitutiva presenta per il cittadino il vantaggio di essere esentato dalla corresponsione dell’imposta di bollo ai sensi dell’ Art. 1 del Decreto Ministeriale del 20.08.1992. L’ imposta di bollo é invece dovuta come prima per l’autenticazione di copie secondo le modalità finora in uso. 

Art. 21 : Autenticazione di firme

Il Comune non é più competente per l’autenticazione delle firme di atti che il cittadino presenta. Ciò vale sia per firme che si riferiscono ad una domanda che per firme su dichiarazioni sostitutive di atti notori. Di conseguenza non sussiste neppure per il cittadino un obbligo generale di autenticazione della firma.

In linea di principio va in proposito operata la seguente distinzione: 

  • Se l’atto da sottoscrivere (domanda o dichiarazione) é indirizzato ad una pubblica amministrazione o ad un’impresa privata che gestisce un pubblico servizio, l’autenticazione della firma di quest’atto è già garantita per Legge se si rispetta la procedura di cui all’ Articolo 38 del T.U. (Testo Unico) 
  • Se si tratta invece di dichiarazioni indirizzate a persone private o di domande che riguardano la riscossione di agevolazioni economiche attraverso terzi ( pensioni o contributi ) permane l’obbligo dell’autenticazione della firma nelle forme finora in vigore.

Art. 46 : Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Le certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive (in municipio sono disponibili appositi moduli).  La novità é che al posto delle certificazioni possono essere presentate dichiarazioni sostitutive anche in caso di fallimento ed in relazione a procedimenti penali

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